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Il Decreto Rilancio emanato dal Governo nelle settimane precedenti ha introdotto diverse misure mirate alla ripresa economica dello Stato Italiano attraverso una serie di aiuti per privati ed imprese. Tra le numerose soluzioni, il Governo ha deciso di introdurre importanti sgravi fiscali per l’acquisto di una lunga lista di beni necessari a contrastare la diffusione del COVID-19, tra cui le ricercatissime mascherine.

Esenzione IVA per mascherine e dispositivi di protezione individuale

Un’altra importante manovra riguarda l’esenzione IVA per la vendita dei dispositivi di protezione individuale e altri beni necessari al contrasto del COVID-19. Secondo il Decreto Rilancio, fino al 31 Dicembre 2020 sarà prevista un’aliquota zero sull’acquisto di questi prodotti mentre a partire dal 1° gennaio 2021 sarà applicata un’IVA agevolata al 5%. La decisione arriva a seguito della comunicazione della Commissione europea agli Stati membri del 26 Marzo 2020 riguardante le misure da adottare per l’emergenza sanitaria.

Fino all’attuazione del Decreto Rilancio, su una vasta gamma di dispositivi medici l’imposta sul valore aggiunto aveva un’aliquota agevolata al 10% mentre su numerosi prodotti oggi ritenuti fondamentali per il contrasto al COVID-19 - come i gel disinfettanti a base alcoolica - veniva applicata l’IVA del 22% normalmente prevista per qualsiasi altro tipo di bene. Con questo nuovo Decreto viene riconosciuta l’esenzione IVA sui prodotti fino ad ora tassati del 10 o del 22%, il tutto senza togliere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi relative a tali cessioni. Le esenzioni IVA riguarderanno tutti gli acquisti effettuati sia presso negozi fisici, sia presso e-commerce.

Quali sono i prodotti esenti dall’IVA?

L’Articolo 124, comma 1 del Decreto Rilancio fornisce una lista completa di tutti i beni esenti dall’IVA fino al 31 Dicembre 2020. Nell’elenco sono presenti le mascherine, i gel disinfettanti e numerosi macchinari attualmente impiegati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali CODIV, di seguito la lista completa:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • Monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • Tubi endotracheali;
  • Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • Maschere per la ventilazione non invasiva;
  • Sistemi di aspirazione;
  • Umidificatori;
  • Laringoscopi;
  • Strumentazione per accesso vascolare;
  • Aspiratore elettrico;
  • Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • Ecotomografo portatile;
  • Elettrocardiografo;
  • Tomografo computerizzato;
  • Mascherine chirurgiche;
  • Mascherine FFP2 e FFP3;
  • Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • Termometri;
  • Detergenti disinfettanti per mani;
  • Dispenser a muro per disinfettanti;
  • Soluzione idroalcolica in litri;
  • Perossido al 3% in litri;
  • Carrelli per emergenza;
  • Estrattori RNA;
  • Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • Tamponi per analisi cliniche;
  • Provette sterili;
  • Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

A partire dal 1° gennaio 2021 non sarà più operativa l’esenzione IVA totali e tutti i beni saranno soggetti sì ad IVA ma ad un’aliquota agevolata del 5%, lo stesso trattamento sarà riservato anche in caso di importazione o acquisto intracomunitario.

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